BIO 2017
Il Parlamento europeo dice “no” ai brevetti di piante ottenute con tecniche di incrocio e selezione tradizionali

Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui condanna una recente decisione dell’Ufficio europeo dei brevetti (Ueb) che consente di brevettare caratteristiche vegetali anche quando sono sviluppate, o potrebbero essere ottenute, con tecniche di selezione vegetale biologiche. La risoluzione afferma che i prodotti – quali piante, sementi, caratteristiche autoctone e geni – ottenuti mediante procedimenti biologici dovrebbero essere esclusi dalla brevettabilità, perché la selezione vegetale è un processo innovativo, che è stato praticato dagli agricoltori e dalle comunità agricole sin dalla nascita dell’agricoltura, e le varietà e i metodi di riproduzione non brevettati sono importanti per la diversità genetica.

La decisione dell’Ueb, al contrario, mette a repentaglio la capacità innovativa del settore della selezione vegetale di sviluppare nuove varietà e costituisce una minaccia per la produzione mondiale di generi alimentari e la sicurezza alimentare. Essa avrà un impatto negativo sulla competitività europea e può tradursi in monopoli sul mercato alimentare, diminuendo la varietà dei prodotti offerti ai consumatori. Secondo gli europarlamentari, un accesso illimitato al materiale biologico è necessario al fine di stimolare la forza innovativa nel settore della selezione vegetale, fornendo maggiori opportunità alle piccole e medie imprese.

La risoluzione è una risposta alla decisione del 25 marzo 2015 del Consiglio d’Appello dell’Ufficio europeo dei brevetti (Ueb), che permette brevetti sui pomodori (G0002/12) e sui broccoli (G0002/13) ottenuti con tecniche di coltivazione convenzionale. L’Ueb ritiene che, anche se i procedimenti biologici per la produzione di piante come l’incrocio non possano essere brevettabili, le piante che ne derivano e i prodotti delle stesse, come ad esempio un frutto, potrebbero ottenere una protezione a livello europeo.

Per il Parlamento europeo, quella dell’Ueb è un’interpretazione distorta della direttiva europea n. 44 del 1998, secondo la quale le varietà vegetali e le razze animali nonché i procedimenti biologici di produzione di vegetali o di animali non sono brevettabili. La direttiva stabilisce che un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali come l’incrocio o la selezione. Il Parlamento europeo aveva già fatto appello all’Ueb affinché escludesse dalla brevettabilità tutti i prodotti derivanti dalla riproduzione convenzionale, con una risoluzione approvata il 10 maggio 2012. Ora, visto che ci sono numerose domande relative a prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici in attesa di una decisione dell’Ufficio europeo dei brevetti, l’europarlamento chiede alla Commissione Ue di chiarire con urgenza l’ambito di applicazione e l’interpretazione della direttiva, al fine di garantire la certezza giuridica per quanto riguarda il divieto di brevettabilità dei prodotti ottenuti mediante procedimenti essenzialmente biologici e di precisare che è consentita la selezione con materiale biologico coperto da brevetto.

(Beniamino Bonardi - www.ilfattoalimentare.it)



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