AZIENDE E PRODOTTI
Data di scadenza sull'etichetta dell'olio extra vergine d'oliva: si cambia

Il Senato ha approvato la legge europea 2015-2016 con importanti modifiche alla normativa sulla data di scadenza dell'olio extra vergine di oliva. Modificata anche la norma della legge Salva Olio sull'indicaizone dell'origine delle miscele. Ora la parola passa alla Camera

Il Senato, il 10 maggio scorso, ha approvato la legge europea 2015-2016.

Ora il provvedimento andrà alla Camera e non è escluso che il governo possa porre la fiducia affinchè la nuove legge possa vedere la luce.

Dopo un tira e molla durato settimane sulla data di scadenza dell'olio extra vergine d'oliva, previsto dalla Salva Olio (Legge 9/2013) in un massimo di 18 mesi dalla data di imbottigliamento, è stata trovata una formula che dovrebbe servire ad accontentare i fautori della qualità dell'olio extra vergine di oliva italiano e quelli che invece vorrebbero accontentare Bruxelles, evitando che le procedure di EU Pilot aperte di trasformino in procedure di infrazione.

Ad averci messo la faccia, è stato il viceministro dell'agricoltura Andrea Olivero che aveva promesso che sarebbero state tenute in conto le esigenze di tutela della qualità italiana, attraverso un emendamento che avrebbe avuto il via libera del governo.

Gli emendamenti, presentati, accantonati, modificati e ripresentati, sono stati diversi e alla fine il Senato ha approvato il seguente testo:

"b) all’articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comporta l’indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi»;

c) all’articolo 7, comma 3, le parole: «La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, è indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità. La relativa dicitura va preceduta dall’indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta. La previsione dell’indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2».


Cerchiamo quindi di comprendere meglio il senso del provvedimento.

La data di scadenza diventa libera, ovvero è posta sotto la responsabilità del produttore che può indicare anche un termine superiore ai 18 mesi precedetemente fissati.

Alla data di scadenza, però, va affiancato, obbligatoriamente, l'anno di produzione, ovvero la campagna di raccolta, nel caso si tratti di un olio extra vergine di oliva italiano e nel caso l'olio commercializzato provenga interamente e integralmente da un'unica campagna olearia.

L'affiancamento della campagna di produzione con la data di scadenza non è obbligatorio per le miscele di oli comunitari o comunitari ed extracomunitari.

E' evidente, quindi, che il provvedimento riguarda, quasi esclusivamente, olivicoltori e frantoiani che commercializzano quanto prodotto nell'annata, senza eseguire miscele di diverse campagne olearie.

Di fatto il provvedimento normativo che, lo ricordiamo, deve passare alla Camera, fornisce un ulteriore elemento conoscitivo al consumatore. La presenza dell'annata di produzione o campagna olearia, è garanzia che l'olio che stanno consumando proviene solo da olive spremute quell'anno, escludendo quindi olio vecchio. Inoltre non applicandosi l'obbligatorietà alle miscele di oli comunitari, l'anno di produzione sarà probabilmente molto più legato al mondo della produzione che non a quello dell'imbottigliamento e dell'industria olearia.

La legge europea ha inoltre uniformato il tema dell'indicazione dell'origine in etichetta con il regolamento comunitario 1169/2011, stabilendo che: "a) all’articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L’indicazione dell’origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell’Unione europea o di un Paese terzo, conforme all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da

altri elementi suscettibili di interferire».

(www.teatronaturale.it)

 



ASA Press / Le notizie di oggi