AZIENDE E PRODOTTI
Alla Camera c'è un dlgs sul miele: cosa cambia, dall'etichettatura al polline

Etichettatura e polline. Sono questi i due argomenti principali di modifica sul miele, contenuti in un decreto legislativo del governo su cui le commissioni Politiche Ue e Agricoltura alla Camera sono chiamate a dare il loro parere in sede consultiva.

Come ha ricordato il presidente della commissione Agricoltura, Luca Sani (Pd), la presidente della Camera ha segnalato che sullo schema di dlgs non è stato ancora acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e che, tuttavia, si è proceduto all'assegnazione, visto il termine stabilito per l'esercizio della delega (contenuto nella legge di delegazione europea del 2014) e per consentire una proroga dei termini della delega secondo la legge 234 del 2012 (quella sul procedimento di partecipazione italiana agli atti Ue).
Lo schema di dlgs, nella sostanza, reca l'attuazione della direttiva europea 63 del 2014, che modifica la 110 del 2001 sul miele. Il 22 luglio scorso la Commissione Ue ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora per mancato recepimento della direttiva e il termine previsto per il recepimento era il 24 giugno 2015.

IL DLGS 79 DEL 2004
L'articolo 1 dello schema modifica il dlgs 79 del 2004 che ha dato attuazione della direttiva del 2001 su produzione e commercializzazione del miele, il quale aveva previsto, tra le altre cose, che al miele si applichino le disposizioni generali sull'etichettatura, con alcune eccezioni.
Ovvero che ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento all'origine floreale o vegetale, se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata; all'origine regionale o territoriale, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata e, infine, a criteri di qualità specifici previsti dalla normativa comunitaria.
Sull'etichetta, poi, sempre secondo la normativa già vigente, devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto.

LE MODIFICHE DEL GOVERNO
La modifica principale al dlgs 179 del 2004 riguarda la previsione che il polline non è considerato un ingrediente, in quanto componente naturale del miele.
Inoltre, previsto anche il divieto di estrarre, in generale, polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche, come stabilito in sede europea.
Infine, lo schema di dlgs consente che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 24 giugno 2015, possano essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

(Luca Iacovacci www.publicpolicy.it)




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