ENTI E MINISTERI

#UEverofalso: Le norme UE sulla pesca danneggiano gli operatori italiani a favore di quelli extra-UE. Sarà vero?

E' falso! Le regole vengono applicate a tutto il pescato proveniente dal Mediterraneo e venduto in uno degli Stati membri UE. Queste regole, basate su criteri scientifici riconosciuti, hanno l'obiettivo di preservare lo stock ittico del Mediterraneo e quindi assicurare la pesca sostenibile e, in ultima analisi, di tutelare i consumatori e gli stessi pescatori.
 

È vero che le norme europee sul pescato impongono misure troppo restrittive ai fini del ripopolamento ittico? 
No, non si tratta di norme restrittive. Si tratta di una misura conservativa, finalizzata ad assicurare una produzione sicura e sostenibile, per poter consentire che l'attività di pesca sia possibile nel lungo periodo. La taglia minima di cattura per alcune specie sensibili (incluse le vongole), prevista dalle regole europee, è una misura di conservazione basata su nozioni scientifiche corroborate.
Le regole europee, infatti, sono state fissate sulla base di raccomandazioni scientifiche, emesse dai  comitati composti esclusivamente da esperti provenienti dagli Stati membri. In questo caso, gli esperti italiani sono stati in prima linea nella consulenza scientifica per stabilire una taglia minima per le vongole e per le altre specie del Mediterraneo. Al fine di evitare la cattura di organismi sottotaglia, i pescatori dovrebbero incrementare la selettività dell'attrezzatura. Questo è essenziale per assicurare che gli stock ittici siano sfruttati in modo sostenibile e la loro riproduzione non sia pregiudicata.
Va infine ricordato che il 91% delle specie di pesce presente nel Mediterraneo è oggetto di pesca eccessiva, percentuale che è andata crescendo negli ultimi anni.
 
Perché queste regole adesso?
Queste regole non sono in realtà nuove. Sono state approvate a livello europeo nel dicembre 2006 ("Mediterranean Regulation" – Reg EC n° 1967/2006) e sono entrate in vigore già da allora in tutti i Paesi dell'UE. In tale regolamento era altresì previsto che i singoli Stati membri adottassero piani di gestione per regolare determinate attività di pesca, tra cui la pesca delle vongole con draghe idrauliche. già nel dicembre 2007. Alcuni Stati membri hanno avviato questo processo con molto ritardo. Tra questi c'è l'Italia, che è anche oggetto di una procedura di infrazione a riguardo, insieme a Spagna e Grecia.
 
Perché l'Europa prevede sanzioni ingenti per gli operatori?
Le regole europee lasciano la decisione sul tipo (civile o penale) e sul livello delle sanzioni alle autorità nazionali. In Italia le sanzioni sono regolate dal decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012.
In cosa consiste la normativa europea?
Per quanto riguarda la normativa europea, l'obbligo d'imposizione di sanzioni da parte degli Stati Membri deriva dal Regolamento sul controllo (1224/2009) e dal Regolamento sulla lotta alla pesca INN (1005/2008). In particolare:
 • Gli Stati Membri devono assicurare che misure appropriate siano sistematicamente adottate, compresi procedimenti amministrativi o penali in base al rispettivo diritto nazionale, contro la persona fisica o giuridica sospettata di una violazione di una delle norme della PCP (art. 89 (1) del Regolamento sul controllo). Questo significa che a tutte le infrazioni deve essere sistematicamente assicurato un seguito.
 • Le sanzioni devono essere proporzionate, efficaci e dissuasive (cioè privare i responsabili del beneficio economico derivante dalla violazione). Art. 89 (2) del regolamento sul controllo
 • Un certo numero di infrazioni (tra cui la detenzione a bordo e lo sbarco del pescato sotto taglia), sono da considerarsi come infrazioni gravi a seconda della gravità dell'infrazione in questione, che deve essere determinata dalle autorità nazionali tenendo conto di criteri quali la natura del danno, il suo valore, la situazione economica del trasgressore e la portata dell'infrazione o il suo ripetersi. (art. 90 Regolamento di controllo in combinazione con Art. 3 e 42 regolamento INN).
• Gli Stati membri applicano un sistema di punti per le infrazioni gravi: al titolare della licenza di pesca e al comandante di navi da pesca sono assegnati un certo numero di punti a seconda della violazione, e al raggiungimento di un certo massimale la licenza è sospesa o ritirata. (art. 92 del regolamento sul controllo).
I requisiti della legislazione UE hanno lo scopo di garantire sistemi sanzionatori armonizzati e parità di trattamento tra gli operatori europei. Tuttavia, il livello delle ammende é una competenza nazionale esclusiva
 
Con questi limiti ai pescatori europei, le nostre tavole saranno invase da pesci provenienti da Paesi extra-UE, come la Turchia?
No, perché il regolamento del Mediterraneo 1967/2006/CE si applica tra l'altro alla commercializzazione dei prodotti catturati nell'intero Mediterraneo.  Lo prevede l'articolo 1 del regolamento stesso. Inoltre, secondo l'articolo 15 del regolamento del Mediterraneo, un organismo marino sottotaglia non dovrebbe nemmeno essere venduto , mostrato o offerto in vendita".
In altre parole, l'importazione di vongole sottotaglia dagli Stati terzi (per esempio dalla Turchia) pescate nel Mediterraneo è una violazione del regolamento UE. Spetta alle autorità nazionali competenti in ogni paese membro vigilare sul rispetto delle regole. Se, per esempio, le autorità doganali italiani e/o le autorità incaricate di controllare il mercato individuassero tali prodotti, questi possono essere sequestrati e distrutti. Eventualità verificatasi già in altri Stati Membri, ad esempio in Grecia.
 
Può l'Italia derogare al regolamento europeo e prevedere delle soglie diverse?
No. L'Italia puo' adottare esclusivamente misure più restrittive rispetto a quelle UE. Il singolo Stato membro non può adottare misure unilaterali per le scorte che sono condivise con gli altri Stati Membri. Questo sarebbe controproducente e comporterebbe il rischio dell'esaurimento delle risorse. Impedirebbe inoltre ai pescatori di svolgere attività remunerative nel medio lungo termine.
Tuttavia, nel quadro della riforma della politica comune della pesca recentemente adottata (Regolamento 1380/2013), il principio della regionalizzazione riconosce le specificità dei diversi bacini dell'UE. Gli Stati membri sono quindi invitati a cooperare per trasmettere raccomandazioni congiunte alla Commissione europea su vari aspetti tecnici delle attività di pesca.

(http://ec.europa.eu/italy)


 


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