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L’ebook “L’Etichetta” prende forma, al via il regolamento (UE) n. 1169/2011. Sintesi di Dario Dongo

A tre anni di distanza dalla pubblicazione del nostro ebook “L’etichetta”, entra finalmente in applicazione la gran parte del regolamento (UE) n. 1169/2011. I prodotti già etichettati nel rispetto delle norme previgenti potranno venire mantenuti in circolazione fino a esaurimento delle scorte o del periodo di durabilità, ma d’ora in avanti si cambia. Vediamo come, in estrema sintesi.

- Altezza dei caratteri. Le informazioni obbligatorie in etichetta devono avere un’altezza di almeno 1,2 mm, riferita alla “x” minuscola (per gli altri caratteri dell’alfabeto, e le lettere maiuscole, cfr. Allegato IV del reg. UE 1169/11). Per le etichette la cui superficie sia inferiore a 80 cm², la “x” può avere un’altezza minima di 0,9mm.
- Data di scadenza. L’indicazione “da consumarsi entro” è obbligatoria su ogni singolo preimballo, se pure parte di confezioni “multi-pack”. A partire dal giorno successivo alla scadenza, i prodotti sono considerati a rischio, a prescindere da ogni sua effettiva e concreta valutazione. Ricordiamo che la data di scadenza si applica solo ai prodotti rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico.
- Oli e grassi vegetali. L’indicazione generica della categoria non è più sufficiente, bisogna invece precisare la natura specifica degli oli e grassi vegetali impiegati (es. palma, cocco, soia, colza). Cogliamo l’occasione per segnalare la nostra petizione, volta a escludere il palma dalle produzioni alimentari (leggi il testo della petizione).
- Allergeni. Gli ingredienti allergenici devono venire graficamente evidenziati (es. in grassetto, sottolineato) rispetto agli altri, nell’apposita lista. Bisogna evidenziare la parola chiave, es. “latte”, e non l’intera dicitura (nell’esempio, “proteine del latte”). E ripetere la citazione, pur senza replicare l’evidenza grafica, laddove lo stesso allergene sia presente in diversi ingredienti o altre matrici (es. supporto di additivi).
- Acqua e ingredienti volatili aggiunti. Devono sempre essere indicati sulle etichette di carni e preparati di carni, prodotti ittici non processati e molluschi bivalvi vivi. Su tali prodotti, quando essi abbiano la parvenza di fetta, filetto o porzione – e fatti salvi gli alimenti esclusi dalla Commissione europea, in accordo con gli Stati membri (tra cui, misteriosamente, salsicce e würstel) – deve riportarsi la dicitura “con acqua aggiunta”, accanto alla denominazione di vendita, quando essa raggiunga o superi il 5%.
- Etichettatura nutrizionale. La tabella nutrizionale diverrà obbligatoria per la quasi totalità dei prodotti alimentari, ivi compresi quelli di IV e V gamma, solo a partire dal 14 dicembre del 2016. Ma già adesso le etichette che riportino la tabella nutrizionale – se pure su base facoltativa – devono averla adeguata rispetto al nuovo schema che comprende sette elementi obbligatori. Nell’ordine, valore energetico (in Kjoule e Kcal), grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale (inteso come sodio, da esprimersi in termini di “sale-equivalente”). Le fibre alimentari possono essere inserite prima delle proteine. Divieto assoluto di riportare colesterolo e acidi trans-grassi. I valori devono sempre venire riferiti ai 100g/ml di prodotto ed eventualmente, a titolo volontario, alla porzione.
- Alimenti venduti sfusi e i cosiddetti “preincartati”. L’attenzione si focalizza sull’indicazione – inderogabile – della presenza di ingredienti allergenici in ciascuno dei prodotti offerti in vendita. È definitivamente fuori legge il “cartello unico degli ingredienti”, storicamente impiegato negli esercizi di vendita dei prodotti di gastronomia, pasticceria, panetteria, gelateria. Proprio perché un’indicazione generalizzata non è in grado di esprimere, come invece prescritto, il contenuto di allergeni in ogni alimento. Rimane in ogni caso applicabile, e sanzionabile in caso di omissioni, quanto a suo tempo prescritto dal d.lgs. 109/92 all’articolo 16.
- Origine. L’indicazione d’origine sarà obbligatoria – a partire dal primo aprile 2015 (reg. UE 1337/2013) – per le carni fresche, refrigerate e congelate, delle specie suina, ovina, caprina e di pollame (inclusi anatre, oche, tacchini, faraone. Esclusi i fegati). L’origine non è invece ancora prevista per le carni equina, di coniglio, lepre e quaglia. La Commissione europea avrebbe già dovuto presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una serie di valutazioni d’impatto sulle cui basi valutare l’opportunità di estendere l’obbligo di indicazione dell’origine o provenienza delle materie prime su una più ampia varietà di prodotti, ma è ancora una volta in ritardo.

Per ulteriori approfondimenti  la Commissione europea ha proposto un anno fa un dossier sulle domande  più frequenti che trovate a questo indirizzo.
 
(Dario Dongo - www.ilfattoalimentare.it)




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