AZIENDE E PRODOTTI

Approvata legge su tracciabilità olio

La Commissione Agricoltura ha definitivamente licenziato, in sede legislativa, la legge sulla tracciabilità dell’olio extravergine di oliva.

“La qualità dell’olio italiano da oggi in poi sarà tutelata da una legge che garantisce provenienza e marchi del nostro oro giallo”: lo ha detto Paolo Russo, presidente della commissione
Agricoltura che ha definitivamente licenziato, in sede legislativa, la legge sulla tracciabilità dell’olio extravergine di oliva. Il provvedimento, attesissimo dal comparto olivicolo, è stato licenziato in extremis a pochissimi giorni dallo scioglimento delle Camere.
“Hanno prevalso - ha sottolineato Russo – la ratio e l’azione strategica di una misura approvata nonostante gli obiettivi elementi di criticità rilevati soprattutto in tema di coordinamento del testo e di entrata in vigore”.
“Il messaggio che il Parlamento ha voluto lanciare – ha evidenziato il presidente della Commissione Agricoltura – è chiaro ed univoco. I prodotti che fanno della qualità italiana una bandiera rappresentano un contesto che va ben oltre quello meramente produttivo. Sono l’emblema di territori e paesaggi, di tradizioni culturali ed agroalimentari che si tramandano da generazioni e che sono nel dna del nostro Belpaese”.
Ma ecco cosa prevede la legge: modalità per l'indicazione nell'etichettatura dell'origine degli oli di oliva vergini con riferimento alla dimensione dei caratteri da utilizzare, alla loro visibilità e leggibilità, alla distinguibilità dagli altri segni grafici, al luogo di apposizione dell’indicazione. modalità operative alle quali gli assaggiatori dovranno attenersi per esperire le verifiche delle qualità organolettiche degli oli d’oliva vergini, a cominciare dall’individuazione e dall’utilizzo degli utensili, dalla selezione dei lotti e dal prelevamento dei campioni, dalle condizioni fisiologiche dell’assaggiatore. indicazioni dettagliate sulle pratiche commerciali che devono essere ritenute ingannevoli, come l'uso di informazioni che evocano zone di origine non corrispondenti a quelle effettive oppure le omissioni che possono ingenerare false convinzioni circa l'origine delle olive. disciplina dell'uso dei marchi di impresa, stabilendo i casi di illiceità, le conseguenze amministrative e le sanzioni nelle ipotesi di reato.
Non possono costituire, infatti, oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini. Introduce anche l’ipotesi di reato per l’illecito uso del marchio che sarà perseguito anche con sanzioni penali. fissa anche il termine entro il quale il prodotto conserva, in adeguate condizioni di trattamento, le sue proprietà specifiche. Il termine non potrà superare i 18 mesi dalla data d’imbottigliamento. Rivede le disposizioni sulle modalità di proposizione nei pubblici esercizi
degli oli d’oliva vergini e sancisce il divieto, per i pubblici esercizi, di proporre al consumo olio d’oliva vergine in contenitori privi di un dispositivo di chiusura che debba necessariamente essere alterato per consentire la modifica del contenuto oppure privi della indicazione in etichetta dell’origine e del lotto di appartenenza. Il comportamento illecito è sanzionato con una pena pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 8.000 euro, cui si aggiunge la confisca del prodotto. Precisa i poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive della concorrenza nel mercato degli oli di oliva vergini. Detta norme per evitare frodi connesse
al regime agevolato di importazioni dall'esterno dell'Unione europea dei prodotti necessari per produrne altri, evitando doppie imposizioni a svantaggio dei produttori europei. Le nuove norme consentono che gli oli vergini d’oliva, anche quando i committenti della lavorazione siano stabiliti in Paesi extra UE, siano ammessi al regime a condizione che siano acquisiti previamente l’autorizzazione del Mipaaf e il parere obbligatorio e vincolante del Comitato di coordinamento che il D.L. n. 282/06 aveva previsto con l’articolo 6 per la prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari. obbliga gli uffici della sanità transfrontaliera a rendere accessibili le informazioni
sull’origine degli oli extra vergini e delle olive sia agli organi di controllo sia alle amministrazioni interessate, anche creando delle connessioni con sistemi informativi e banche dati di altre autorità pubbliche. la vendita sottocosto sarà consentita una sola volta l’anno e dovrà essere preceduta dalla comunicazione, entro i 20 giorni precedenti, al comune dove è ubicato l’esercizio di vendita; la vendita sottocosto sarà vietata se l’esercizio – o il gruppo – detiene più del 10% della superficie di vendita presente nella provincia. prevede la responsabilità amministrativa degli enti della filiera degli oli vergini d’oliva laddove alcuni reati siano commessi nel loro interesse. Stabilisce la
responsabilità dell’ente anche quando l’autore del reato non è identificato o non è imputabile.
Prevede, in più, anche una serie di misure finalizzate al rafforzamento di istituti processuali ed investigativi. introduce ulteriori pene accessorie a carico dei condannati per un delitto di avvelenamento, contraffazione o adulterazione nel settore degli oli di oliva vergini, consistente sia nell’impossibilità di ottenere autorizzazioni, concessioni o abilitazioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali, sia nella perdita della possibilità di accedere a contributi, finanziamenti o mutui agevolati erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.
Interviene infine sulla legislazione vigente in materia di produzione e commercio degli oli d’oliva, stabilendo per tutti i produttori di oli l'obbligo di costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, rafforzato con il divieto di commercializzare le produzioni e con sanzioni amministrative pecuniarie. (www.aiol.it)


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