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QUALITA'
IL RICONOSCIMENTO DOP PER L'OLIO D'OLIVA
SARDO.
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea la domanda di registrazione della Denominazione di origine protetta
per l’Olio extravergine di oliva Sardegna.
Si
conclude così positivamente l’istruttoria comunitaria, e
a far data da 13 settembre 2005 si calcolano i 6 mesi di tempo entro i
quali possono essere depositate eventuali dichiarazioni di opposizione
da parte degli altri Stati membri. Decorsi 6 mesi senza ricorsi e opposizioni,
la denominazione viene registrata nell’apposito Albo.
L’assessore dell’Agricoltura Franco Foddis, comunicando la
notizia alla giunta regionale: ‘’Con il riconoscimento della
DOP, la cui istanza era stata presentata da 8 associazioni regionali e
provinciali, la produzione di olio extravergine di oliva esce dall’anonimato;
attraverso l’uso del marchio di origine le nostre specificità
sono riconosciute e garantite, si forniscono ai consumatori informazioni
chiare e veritiere sull’origine del prodotto e sulle metodologie
di produzione, permettendo di rinsaldare il legame dei produttori con
il loro territorio e rafforzando, al contempo, il tessuto rurale’’.
Le denominazioni di origine sono costituite da nomi geografici utilizzati
per designare i prodotti le cui caratteristiche qualitative sono prevalentemente
legate ai fattori naturali e umani della località di provenienza.
Il prodotto così denominato è il risultato delle caratteristiche
proprie di quell’area geografica. Nel caso della DOP, marchio per
eccellenza, il legame fra il prodotto e il territorio di produzione è
strettissimo, devono quindi sussistere due condizioni: tutte le fasi di
produzione, dalla produzione delle materie prime, trasformazione e confezionamento,
devono avvenire nella stessa zona di produzione; la qualità e le
caratteristiche del prodotto dipendono essenzialmente ed esclusivamente
dall’ambiente geografico del luogo d’origine, (fattori naturali,
umani, clima, qualità del suolo, conoscenze tecniche locali).
Il presupposto per il riconoscimento dei marchi d’origine è
l’accordo fra i produttori su un medesimo disciplinare di produzione
che definisce le regole per l’ottenimento del prodotto che si può
fregiare del marchio ed è il documento sul quale verrà esercitato
il controllo da parte di un organismo terzo imparziale e indipendente
di certificazione.
Ha affermato inoltre l’Assessore: ‘’L’adozione
di una politica di qualità informativa sulle caratteristiche qualitative
del prodotto e le sue specificità, va a vantaggio sia dei produttori
che differenziano i propri prodotti dai concorrenti e ottengono un vantaggio
competitivo, in termini di nuovi sbocchi di mercato sia per i consumatori
ai quali si garantiscono determinati standard qualitativi. I produttori
possono proteggere i loro prodotti da abusi e usurpazioni in quanto il
marchio attribuisce un diritto esclusivo di utilizzazione della denominazione
di origine’’.
Si tratta di un diritto di proprietà industriale e di questo beneficiano
non solo i produttori che hanno presentato l’istanza, ma tutti produttori
che ricadono nella zona di produzione individuata e che rispettano le
regole del disciplinare di produzione.
Oltre allo Zafferano di Sardegna DOP e al Pomodorino di Sardegna IGP,
per i quali è in fase di conclusione l’istruttoria ministeriale,
l’Assessorato dell’Agricoltura è impegnato nell’attività
di valorizzazione e tutela dei prodotti “bandiera” per la
Sardegna, quali la bottarga, il pane carasau, il carciofo spinoso, il
porchetto e il mirto che, insieme ai formaggi pecorini, garantiscono il
livello più alto di distintività dei prodotti agroalimentari
di eccellenza della Sardegna. L’Assessorato considera strategico
il riconoscimento di questi prodotti a livello comunitario, tramite le
DOP/IGP, garantendo un livello dei relativi disciplinari di produzione
di altissimo profilo qualitativo.
13.09.2005
Marco Rossi
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